Condizioni generali di fornitura e di contratto
La versione tedesca di questo testo è giuridicamente vincolante.
§ 1 Contenuto del contratto – Campo di applicazione
(1) Oltre alle presenti Condizioni generali di fornitura e di contratto si applicano espressamente le condizioni e le prescrizioni tecniche stabilite nel contratto, nonché la documentazione messa a disposizione del committente alla quale rinviamo espressamente. Gli accordi individuali sui diritti e sugli obblighi delle parti contraenti prevalgono sulle presenti condizioni.
(2) Le presenti Condizioni generali di fornitura e di contratto si applicano anche alle estensioni del contratto, alle integrazioni e agli accordi accessori, senza che sia di volta in volta necessario un espresso richiamo alle stesse.
(3) Tutti gli accordi conclusi tra noi e il committente per l’esecuzione del contratto richiedono la forma scritta per essere giuridicamente vincolanti. Il cliente rinuncia con la presente espressamente a far valere eventuali proprie condizioni generali di contratto. Queste sono in ogni caso valide soltanto nella misura in cui siano state espressamente accettate per iscritto da Riwega Swiss GmbH. Le dichiarazioni negoziali unilaterali riguardanti il rapporto contrattuale, in particolare le disdette, richiedono la forma scritta per la loro efficacia.
§ 2 Offerte / piani / conclusione del contratto
(1) Le offerte di Riwega Swiss GmbH sono di regola senza impegno, salvo che siano espressamente designate per iscritto come vincolanti. Alle offerte che Riwega Swiss ha espressamente designato per iscritto come vincolanti, Riwega Swiss è vincolata per un massimo di sei mesi. Salvo diverso accordo scritto, prospetti e cataloghi non sono vincolanti.
(2) Per la determinazione del tipo e dell’entità della fornitura e della prestazione è determinante esclusivamente la nostra conferma d’ordine scritta.
(3) Ci riserviamo il diritto di apportare all’oggetto della fornitura modifiche dovute a ragioni costruttive o di fabbricazione nonché a prescrizioni di legge, purché l’oggetto della fornitura venga modificato solo in misura irrilevante e le modifiche siano ragionevolmente esigibili per il committente. Comunicheremo al committente tali modifiche il più tempestivamente possibile.
(4) Riwega Swiss GmbH si riserva la proprietà o il diritto d’autore su tutte le offerte da essa presentate nonché su disegni, illustrazioni, calcoli, prospetti, cataloghi, modelli, utensili e altri documenti e mezzi ausiliari messi a disposizione del committente. Senza l’espresso consenso di Riwega Swiss GmbH, il committente non può rendere accessibili a terzi tali oggetti, né come tali né nel loro contenuto, né divulgarli, né utilizzarli o riprodurli in proprio o tramite terzi. Su richiesta di Riwega Swiss GmbH, egli deve restituirle integralmente tali oggetti e distruggere le copie realizzate, qualora non gli siano più necessari nel corso ordinario degli affari o qualora le trattative non portino alla conclusione del contratto.
(5) I segreti d’affari dell’altra parte, di cui il committente o noi fossimo reciprocamente venuti a conoscenza, non possono essere comunicati a terzi.
(6) Se vengono promesse prestazioni contrattuali la cui esecuzione dipende da autorizzazioni delle autorità, possono essere apportate modifiche al fine di ottenere tali autorizzazioni. Le modifiche contrattuali successive alla conclusione del contratto possono essere prese in considerazione soltanto se i costi aggiuntivi che ne derivano vengono assunti dal committente e se il committente ci concede tempo sufficiente per l’esecuzione. Il committente si impegna a provvedere affinché siano disponibili la necessaria autorizzazione e il necessario collaudo delle autorità; egli si impegna in tal senso a procurarseli e sopporta i costi e gli emolumenti che ne derivano.
(7) Restano riservati errori di scrittura, disponibilità di fornitura, accettazione dell’ordine, modifiche di prezzo ed errori.
§ 3 Ordinazioni
(1) Le ordinazioni devono contenere specifiche chiare riguardo a tutti i dettagli di esecuzione. Il cliente è responsabile del tenore e della chiarezza della propria ordinazione. Riwega Swiss GmbH è in ogni momento autorizzata, ma non obbligata, ad apportare le deviazioni dall’ordinazione tecnicamente necessarie. Se il cliente incarica Riwega Swiss GmbH del rilievo delle misure o della fabbricazione su specifica dei prodotti da fornire, l’ordinazione non può più essere revocata.
§ 4 Prezzi e pagamenti
(1) I nostri prezzi valgono per l’entità delle prestazioni e delle forniture indicata nella conferma d’ordine. I prezzi si intendono in franchi svizzeri, oltre all’imposta sul valore aggiunto nell’aliquota legale vigente il giorno della fatturazione nonché, per ordinazioni inferiori a CHF 1'500.00, ai costi di imballaggio, trasporto e scarico. Per tutte le ordinazioni vengono fatturate le consegne espresso, le eventuali forniture speciali e le ulteriori tasse. Lo stesso vale per le offerte a prezzo forfettario.
(2) Nella misura in cui i prezzi convenuti si basino sui nostri prezzi di listino e la fornitura debba avvenire più di sei mesi dopo la conclusione del contratto, si applicano i prezzi di listino vigenti al momento della fornitura; gli sconti percentuali o fissi convenuti alla conclusione del contratto restano validi.
(3) Salvo diverso accordo, le nostre fatture sono pagabili senza deduzioni entro 30 giorni dalla data della fattura. Il pagamento si considera effettuato soltanto con l’accredito sul nostro conto. Qualora nel singolo caso sia stato convenuto uno sconto per pagamento anticipato, il committente è autorizzato, rispettando il termine di sconto convenuto, a dedurre lo sconto dall’importo della fattura.
(4) Se il committente è in mora con un pagamento, l’importo dovuto è gravato da un interesse moratorio del 5 % annuo. Ogni sollecito viene fatturato CHF 20.00. Restano espressamente riservati il diritto di far valere un ulteriore danno da mora nonché il risarcimento del danno in seguito al recesso dal contratto, dopo la scadenza di un congruo termine suppletorio.
(5) Il committente ha diritto alla compensazione soltanto nella misura in cui le sue contropretese siano state accertate con decisione passata in giudicato, siano incontestate o siano state da noi riconosciute.
(6) In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento o in presenza di circostanze di cui veniamo a conoscenza dopo la conclusione del contratto e che mettono in dubbio la solvibilità del committente secondo criteri bancari — quali un’istanza di apertura di una procedura d’insolvenza o una sospensione dei pagamenti, ovvero circostanze che riducono sensibilmente la solvibilità del committente e mettono così in pericolo il nostro diritto alla controprestazione dovuta — tutti i crediti diventano immediatamente esigibili previa diffida. In tal caso siamo autorizzati a eseguire le forniture e prestazioni ancora in sospeso soltanto contro pagamento anticipato o prestazione di garanzie, oppure a recedere dal contratto dopo la scadenza di un congruo termine suppletorio e a chiedere il risarcimento del danno.
§ 5 Termini di consegna, ritardo nella prestazione
(1) Le nostre date e i nostri termini di consegna hanno valore puramente indicativo e sono vincolanti soltanto in caso di espressa conferma scritta. I termini di consegna decorrono quando tutte le questioni commerciali e tecniche sono state chiarite e il committente ha adempiuto tutti gli oneri a suo carico, quali ad esempio la messa a disposizione dei documenti necessari, delle indicazioni tecniche, delle autorizzazioni o attestazioni delle autorità, dei benestare ecc. In caso contrario, il termine di consegna si prolunga in misura adeguata.
(2) Il rispetto del termine di consegna è subordinato alla riserva di un corretto e puntuale approvvigionamento da parte dei nostri fornitori. Comunichiamo senza indugio al committente i ritardi che si profilano. Il termine di consegna è rispettato se entro la sua scadenza l’oggetto della fornitura è stato consegnato al trasportatore da noi incaricato oppure, qualora il trasporto sia organizzato dal committente, se la merce è pronta per la spedizione e ciò è stato comunicato al committente.
(3) Se il committente non ritira la merce entro 14 giorni dall’avviso di pronta spedizione, Riwega Swiss GmbH può fissargli un congruo termine per il ritiro della merce, dichiarando che recederà dal contratto qualora il committente non compia l’atto di ritiro richiesto entro la scadenza del termine assegnatogli. Se Riwega Swiss GmbH recede dal contratto, essa è autorizzata a esigere dal committente, a titolo di risarcimento forfettario del danno e senza prova del danno effettivamente subito, il 15 % del valore netto dell’ordine. Per le costruzioni speciali realizzate secondo le esigenze particolari del committente e non altrimenti collocabili sul mercato, abbiamo diritto a un risarcimento del danno pari al 100 % del valore dell’ordine. Al committente resta la possibilità di provare che dalla sua mora nell’accettazione non ci è derivato alcun danno o alcuna riduzione di valore, oppure che questi sono sensibilmente inferiori alla pena convenzionale sopra indicata.
(4) Non rispondiamo dei ritardi di fornitura e di prestazione dovuti a forza maggiore e a eventi che ci rendono la fornitura sostanzialmente più difficile o impossibile — tra cui rientrano in particolare scioperi, serrate, provvedimenti delle autorità e carenza di materie prime, anche presso i nostri fornitori —, nemmeno in caso di termini e date convenuti come vincolanti. Nei casi sopra indicati i termini di consegna si prolungano in misura adeguata per la durata dell’impedimento o dell’ostacolo, oltre a un adeguato periodo di riavvio. Comunichiamo senza indugio al committente l’inizio e la fine di tali impedimenti. Nei casi sopra indicati abbiamo il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto per la parte dello stesso non ancora adempiuta.
(5) Il mancato rispetto dei termini di consegna autorizza il cliente, dopo l’infruttuosa fissazione di un congruo termine suppletorio, unicamente a recedere dal contratto. Tutte le ulteriori pretese del cliente per il mancato rispetto dei termini di consegna, segnatamente le pretese di risarcimento del danno, sono espressamente escluse.
§ 6 Trasferimento dei rischi, spedizione e assicurazione
(1) Nelle forniture, il rischio del perimento fortuito o della perdita e del deterioramento fortuito della cosa passa al committente, in caso di spedizione della merce, non appena l’invio viene consegnato alla persona che esegue il trasporto (primo trasportatore) o lascia il magazzino di Riwega Swiss GmbH ai fini della spedizione. Il rischio passa parimenti al committente se la spedizione avviene con i mezzi di trasporto o tramite i collaboratori di Riwega Swiss GmbH, oppure da un luogo diverso dal luogo di adempimento, e ciò indipendentemente dalla questione di chi sopporti i costi di trasporto.
(2) Se la spedizione dell’oggetto del contratto o di parti di esso viene ritardata od omessa per circostanze a noi non imputabili, il rischio di cui al capoverso 1 passa al committente con l’avviso di pronta spedizione dell’oggetto del contratto.
(3) La spedizione avviene per conto e a rischio del committente. In assenza di istruzioni scritte del committente, siamo autorizzati a determinare a nostra discrezione il mezzo e l’itinerario di trasporto idonei. I costi dell’imballaggio vengono fatturati al prezzo di costo. Salvo diverso accordo, Riwega Swiss GmbH non ritira i materiali di imballaggio e di trasporto (ad es. europallet).
(4) Non siamo obbligati a stipulare assicurazioni contro furto, rottura, danni da trasporto, incendio e acqua. Nella misura in cui stipuliamo assicurazioni secondo il nostro equo apprezzamento o su espressa richiesta del committente, il committente deve rimborsarci gli importi anticipati a tal fine.
(5) Sono ammesse forniture e prestazioni parziali.
§ 7 Riserva di proprietà
(1) La merce fornita resta di nostra proprietà, quale merce soggetta a riserva di proprietà, fino al pagamento integrale del prezzo di acquisto e all’estinzione di tutti i crediti risultanti dalla relazione d’affari nonché dei crediti che sorgeranno ancora in relazione all’oggetto della fornitura.
(2) Il committente non è autorizzato a disporre in altro modo della merce soggetta a riserva di proprietà. In particolare, non è autorizzato a costituirla in pegno o a trasferirne la proprietà a scopo di garanzia. Ciò è ammesso soltanto con il nostro previo consenso. In caso di rivendita a credito della merce soggetta a riserva di proprietà, il committente deve garantire i nostri diritti. Il committente è tenuto a informarci senza indugio di qualsiasi forma di intervento di terzi sulla merce soggetta a riserva di proprietà o sui crediti ceduti, nonché a trasmetterci le informazioni e i documenti necessari alla tutela dei nostri diritti.
(3) Siamo autorizzati ad assicurare, a spese del committente, la merce soggetta a riserva di proprietà contro furto, rottura, incendio, danni d’acqua e altri danni, a meno che il committente, su nostra richiesta, non abbia stipulato egli stesso l’assicurazione fornendone la prova.
(4) Se il committente aliena la merce soggetta a riserva di proprietà o la incorpora in un fondo, egli ci cede sin d’ora i crediti che ne derivano, fino a concorrenza del valore della merce soggetta a riserva di proprietà, con tutti i diritti connessi, compreso il diritto alla costituzione di un’ipoteca di garanzia di grado poziore.
§ 8 Pretese per difetti
(1) Il committente è tenuto a controllare la merce immediatamente dopo il ricevimento. I danni da trasporto devono essere segnalati immediatamente allo spedizioniere interessato. Le contestazioni devono essere notificate per iscritto e con precisa indicazione al più tardi entro 14 giorni dal ricevimento della merce.
(2) La disposizione che precede si applica anche in caso di fornitura errata o di errori di quantità. In caso di fornitura eccedente, il committente è tenuto, in mancanza di tempestiva notifica dei difetti e salvo diverso accordo, ad accettare integralmente la fornitura e a pagarla secondo le unità di prezzo contrattuali.
(3) In presenza di un difetto della fornitura, Riwega Swiss GmbH è autorizzata, a sua scelta, all’adempimento successivo sotto forma di eliminazione del difetto o di fornitura di una cosa nuova. I costi di montaggio e smontaggio derivanti dalla sostituzione di una cosa difettosa non sono a nostro carico. Le parti sostituite diventano di nostra proprietà.
(4) Non prestiamo alcuna garanzia per difetti riconducibili a misure o costruzioni espressamente richieste dal committente, o che si manifestano su materiali o prodotti messi a disposizione dal committente, qualora abbiamo espresso al committente le nostre riserve al riguardo. In particolare, non assumiamo alcuna garanzia in caso di uso inadatto o improprio, di montaggio o messa in funzione difettosi da parte del committente stesso o di terzi, di usura naturale, di manutenzione non conforme, di trattamento difettoso o negligente o di altri influssi a noi non imputabili. Parimenti, non rispondiamo di difetti o danni derivanti da modifiche o lavori di riparazione non conformi eseguiti dal committente o da terzi.
§ 9 Prescrizione
(1) Il termine di prescrizione per le pretese derivanti da violazione del contratto, da una fornitura non conforme al contratto o da un difetto è di due anni.
(2) Il termine di prescrizione del committente decorre dalla consegna dell’oggetto del contratto.
§ 10 Responsabilità
(1) Rispondiamo soltanto dei danni causati intenzionalmente o per colpa grave da noi, da uno dei nostri rappresentanti legali o da uno dei nostri ausiliari, salvo che sia stato violato un obbligo contrattuale essenziale. La limitazione di responsabilità che precede riguarda tanto le pretese contrattuali quanto quelle extracontrattuali. Resta salva la responsabilità secondo la legislazione sulla responsabilità per danno da prodotti.
(2) È esclusa la responsabilità per mancato guadagno e per l’interruzione o il fermo dell’esercizio.
(3) È esclusa la responsabilità per danni conseguenti ai difetti.
§ 11 Montaggio
(1) Se ci viene affidato l’incarico di montare la merce ordinata presso di noi, si tratta esclusivamente dell’installazione di oggetti compravenduti. Le prestazioni di montaggio sono da considerarsi accessorie rispetto alle nostre prestazioni principali, che consistono nella vendita di materiale e merci.
(2) Comunichiamo per iscritto al committente il completamento dell’esecuzione delle prestazioni di montaggio.
(3) In tal caso, il termine di notifica dei difetti di cui al § 8 decorre dal nostro avviso di completamento.
§ 12 Luogo di adempimento, diritto applicabile, foro
(1) Il luogo di adempimento per forniture e pagamenti è la sede di Riwega Swiss GmbH.
(2) Tutti i contratti tra Riwega Swiss GmbH e il cliente sono soggetti esclusivamente al diritto svizzero.
(3) Il foro è quello del tribunale competente per la nostra sede. Siamo tuttavia autorizzati a promuovere azione contro il committente presso il suo foro generale.
§ 13 Disposizioni varie
(1) Tutte le dichiarazioni volte alla costituzione, alla salvaguardia o all’esercizio di diritti richiedono la forma scritta.
(2) Il committente non è autorizzato a trasferire a terzi i propri diritti contrattuali senza il nostro previo consenso scritto.
(3) Trattiamo i dati personali dei clienti nel rispetto del diritto svizzero in materia di protezione dei dati. I dati vengono trattati in modo confidenziale; non li vendiamo e non li trasmettiamo per scopi estranei. Per la gestione del sito web, la trasmissione delle richieste inviate tramite i moduli e la comunicazione via e-mail ci avvaliamo di responsabili del trattamento accuratamente selezionati e vincolati contrattualmente alle nostre istruzioni; quali essi siano e dove giungano i dati è indicato nella nostra informativa sulla protezione dei dati. Per il resto comunichiamo dati soltanto nella misura in cui vi siamo tenuti per legge o ciò sia necessario per far valere le nostre pretese. Il trattamento avviene per l’adempimento del rapporto contrattuale e per rispondere alle richieste.
(4) Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di fornitura e di contratto dovessero violare, in tutto o in parte, norme di diritto imperativo o risultare nulle o inefficaci per altri motivi, la validità delle restanti disposizioni rimane impregiudicata.