Chi è responsabile della protezione anticaduta?

· Riwega Swiss GmbH

La responsabilità della protezione anticaduta si distribuisce tra datore di lavoro, committente, progettazione, imprese esecutrici e proprietà. Decisivo è il momento: le misure devono essere pianificate prima dell’inizio dei lavori e i tetti accessibili in permanenza restano protetti in modo duraturo.

In Svizzera la responsabilità della protezione anticaduta non ricade su un unico soggetto, ma si distribuisce su più ruoli: il datore di lavoro protegge le persone che lavorano per lui, il committente mette a concorso le misure di protezione e ne assicura il finanziamento, la progettazione stabilisce come un tetto possa essere raggiunto in sicurezza e la proprietà resta competente, dopo la fase di costruzione, per la manutenzione e il controllo dei sistemi permanenti. L’ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) fissa un quadro temporale chiaro: le misure di protezione devono essere pianificate prima dell’inizio dei lavori.

Quali obblighi ha il datore di lavoro?

Il datore di lavoro porta la responsabilità principale per la sicurezza delle persone che lavorano per lui: valuta i pericoli sull’oggetto concreto, definisce le misure di protezione, mette a disposizione l’attrezzatura, istruisce i collaboratori e controlla che le misure vengano effettivamente rispettate nella quotidianità.

Questo obbligo non si esaurisce con l’acquisto del materiale. Chi consegna dispositivi di protezione individuale anticaduta deve formarne l’impiego, far controllare periodicamente l’attrezzatura e disporre di un piano di salvataggio per il caso di caduta. Prima vale però la gerarchia delle misure: la protezione tecnica viene per prima, ragione per cui la protezione collettiva ha la precedenza sulla protezione individuale – parapetti e reti prima dell’assicurazione con fune. I lavoratori sono a loro volta tenuti a seguire le istruzioni e a utilizzare i dispositivi di protezione presenti; la responsabilità del datore di lavoro per l’organizzazione della sicurezza non passa per questo a loro.

Cosa deve regolare il committente prima dell’inizio dei lavori?

Con il bando di concorso e il programma dei termini il committente decide se la sicurezza in cantiere sia possibile: ponteggio, ponteggio di ritenuta, protezione laterale e coperture devono essere messi a concorso come posizioni proprie, assegnati e pianificati nel tempo. Se mancano, la domanda «chi mette in sicurezza tutto questo?» sorge solo dove la pressione dei tempi è maggiore.

Al ruolo del committente appartiene anche il coordinamento. Su un cantiere raramente tutti gli attori lavorano contemporaneamente, ma quasi tutti utilizzano gli stessi dispositivi di protezione. Chi monta il ponteggio, chi lo collauda, chi può modificarlo, chi lo smonta? Questi punti vanno chiariti per iscritto prima dell’inizio. Le soglie a partire dalle quali occorre mettere in sicurezza – la regola dei 2 metri e i requisiti supplementari per i lavori sui tetti a partire da 3 metri di altezza di caduta alla gronda – sono spiegate nella guida Quando è obbligatoria la protezione anticaduta?

Quale responsabilità hanno i progettisti?

Con la geometria dell’edificio i progettisti stabiliscono quanto impegnativi saranno i lavori successivi: altezza dell’attico, pendenza del tetto, posizione delle cupole di illuminazione, disposizione degli impianti tecnici e tipo di accesso al tetto decidono se un intervento di manutenzione consentirà in seguito una protezione collettiva o sarà possibile solo con l’assicurazione con fune.

Seguono poi le decisioni tecniche della progettazione specialistica: quale dispositivo di ancoraggio è adatto al supporto, come vengono trasmesse le forze alla costruzione, basta un punto di ancoraggio singolo o serve una linea vita? I tipi da A a E della EN 795:2012 ne definiscono il quadro; per l’uso simultaneo da parte di più persone si aggiunge la CEN/TS 16415, per i parapetti permanenti la EN ISO 14122-3. È essenziale che la portanza del supporto sia comprovata e che il montaggio avvenga esattamente secondo le indicazioni del produttore – un dispositivo di ancoraggio vale solo quanto la costruzione alla quale è fissato.

Come si ripartisce la responsabilità tra più imprese?

Ogni impresa esecutrice resta competente per la sicurezza dei propri collaboratori, anche quando utilizza dispositivi di protezione installati da un’altra azienda. E chi modifica o smonta parzialmente un dispositivo per i propri lavori è tenuto a riportarlo poi in uno stato sicuro.

Nella pratica i momenti critici si trovano alle interfacce: il lattoniere rimuove un campo di parapetto, l’installatore solare lavora il giorno dopo nello stesso punto. Per questo a ogni passaggio di consegne appartiene un breve controllo che verifichi la completezza della messa in sicurezza. Per la fase di costruzione si tratta per lo più di sistemi temporanei di protezione laterale secondo EN 13374 delle classi A, B o C; montaggio e smontaggio devono essere eseguiti solo da personale istruito. L’opuscolo della Suva sui lavori sui tetti (44066) riassume i requisiti pratici per i lavori in copertura ed è una buona base comune per gli accordi in cantiere.

Chi è responsabile quando l’edificio è in esercizio?

Non appena il cantiere è concluso, la responsabilità della messa in sicurezza duratura passa alla proprietà ovvero al gestore dell’impianto: chi rende un tetto accessibile in modo permanente – per impianti tecnici, pulizia del camino, pulizia o un impianto fotovoltaico – deve mettere a disposizione anche in modo permanente una possibilità di ancoraggio sicura.

Tre punti vengono dimenticati con particolare frequenza nell’esercizio: la documentazione completa dell’impianto con indicazioni su prodotti, fissaggio e supporto, la marcatura del sistema sull’oggetto e il controllo periodico da parte di una persona competente, di regola annuale e secondo le prescrizioni del produttore. Chi fa amministrare l’immobile dovrebbe trasmettere la documentazione al servizio di custodia e ai fornitori esterni – un dispositivo di ancoraggio di cui nessuno è a conoscenza non serve a nulla al momento decisivo.

Conviene chiarire presto e per iscritto chi assume quale ruolo. Riwega Swiss GmbH di Möhlin affianca committenti, progettisti e imprese esecutrici: con un sopralluogo, la valutazione di bordi di caduta, supporto e accessi, un concetto di sicurezza adeguato nonché la documentazione completa per montaggio e controllo periodico. Per una prima valutazione bastano spesso piani e fotografie – consulenza e offerta su richiesta. Informazioni vincolanti su prescrizioni ed esecuzione sono fornite dalla Suva e dai servizi specializzati competenti.

Domande frequenti

Chi è responsabile della protezione anticaduta in cantiere?

La responsabilità principale per la protezione dei collaboratori spetta al datore di lavoro dell’azienda interessata. Committente e progettazione sono obbligati a monte, perché ponteggio, protezione laterale e accessi devono già figurare nel bando e nel programma dei termini. Se più imprese lavorano nello stesso luogo, occorre chiarire prima dell’inizio chi installa, collauda e smonta i dispositivi.

La protezione anticaduta deve essere pianificata prima dell’inizio dei lavori?

Sì. L’ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) esige che le misure di protezione siano stabilite prima dell’inizio dei lavori e non quando qualcuno si trova già sul tetto. Ciò riguarda la scelta della misura, i termini per montaggio e smontaggio e la questione di chi la realizza e la controlla. Senza questa pianificazione in cantiere resta di solito solo la soluzione d’emergenza, più onerosa.

Chi è responsabile dei punti di ancoraggio dopo la fase di costruzione?

Dopo la consegna dell’opera la responsabilità dei sistemi permanenti spetta alla proprietà ovvero al gestore dell’edificio. L’impianto va mantenuto documentato e marcato e fatto controllare di regola una volta all’anno da una persona competente; determinanti sono le prescrizioni del produttore. La documentazione va trasmessa anche al servizio di custodia e ai fornitori esterni.

Basta mettere a disposizione degli artigiani i DPI anticaduta?

No. I dispositivi di protezione individuale anticaduta sono ammessi solo quando la protezione collettiva, parapetto o rete, non è tecnicamente possibile o è sproporzionata. Servono inoltre punti di ancoraggio idonei secondo EN 795, utilizzatori istruiti, attrezzatura controllata e un piano di salvataggio in caso di caduta. La semplice consegna del materiale non soddisfa questi requisiti.

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